Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

In data 10 ottobre 2025 è entrato in vigore l’articolo 13 della Legge n. 132/2025, recante “Disposizioni in materia di professioni intellettuali“, che introduce nuovi obblighi in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nell’esercizio della professione.

La Legge italiana sull’intelligenza artificiale rappresenta un intervento legislativo concepito per anticipare e accompagnare l’entrata in vigore del Regolamento europeo sull’IA previsto per il 2026. Il testo normativo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 settembre 2025, si configura come un quadro giuridico preliminare ma strutturato, volto a disciplinare lo sviluppo, l’adozione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito pubblico e privato.

Contenuto della disposizione – L’articolo 13 stabilisce che:

  1. L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti è consentito esclusivamente per attività strumentali o di supporto alla prestazione professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale umano.
  2. Al fine di garantire il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista che si avvale di tali strumenti è tenuto a comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati e alle finalità del loro impiego.

Ambito di applicazione

L’obbligo informativo sorge solo nel caso in cui il professionista faccia effettivo uso di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della propria attività.

Non è pertanto necessario alcun adempimento qualora l’attività sia svolta senza l’ausilio di tali strumenti.

Si considerano rientranti nella definizione di “sistemi di IA” i software e le applicazioni che, mediante algoritmi di apprendimento automatico o modelli linguistici, siano in grado di generare contenuti, analisi, previsione o raccomandazioni in modo autonomo.

Restano invece esclusi i programmi puramente gestionali, di calcolo o di archiviazione che non operano con logiche di intelligenza artificiale.

Modalità di comunicazione al cliente – L’informativa può essere inserita:

  • nella lettera d’incarico o nel contratto professionale;
  • oppure fornita in forma separata, purché per iscritto.

E’ importante che la comunicazione:

  • sia comprensibile anche a soggetti non esperti di tecnologie;
  • illustri in modo sintetico le finalità e i limiti dell’uso dell’IA;
  • ribadisca che il giudizio professionale e la responsabilità restano in capo al professionista.

Esempio di formula utilizzabile:

Nel corso dell’attività professionale potranno essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per attività di supporto, quali la ricerca di informazioni, l’elaborazione di dati o la predisposizione di bozze di documenti. Tali strumenti non sostituiscono in alcun modo il giudizio e la responsabilità del professionista, che resta il titolare delle valutazioni e delle decisioni finali.

Raccomandazioni – Tutti gli iscritti sono invitati a:

  • verificare se, e in quale misura, nei propri processi professionali siano utilizzati strumenti di IA. La Legge infatti distingue tra sistemi a basso, medio e alto rischio, introducendo obblighi proporzionati in base alla categoria.
  • aggiornare la modulistica (lettere d’incarico, informative, modelli contrattuali) ove necessario;
  • conservare copia dell’informativa resa al cliente, ai fini probatori.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese è a disposizione per eventuali chiarimenti interpretativi e per condividere buone prassi operative sull’applicazione della norma.