La Cassa Italiana Geometri trasmette, in data 25/01/2021, comunicazione in merito ai termini e modalità degli adempimenti dichiarativi e contributivi 2021.
In sintesi la Cassa, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha deciso di mantenere per l’anno 2021 pressoché inalterati le modalità e i termini di versamento della contribuzione rispetto al 2020.
Gli Iscritti potranno anticipare il versamento della contribuzione minima in 4 rate mensili di pari importo scadenti rispettivamente il 1° marzo, il 27 aprile, il 28 giugno e il 27 agosto ed il pagamento potrà essere effettuato, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, attraverso la funzione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile all’interno servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata del sito web della Cassa.
II termine per la comunicazione reddituale, da effettuare in via telematica alla Cassa, è fissato come per l’anno scorso al 30 settembre ed entro tale data, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, l’Iscritto dovrà decidere come pagare la contribuzione residua, ossia la quota dei minimi non versati e l’eventuale eccedenza in autoliquidazione, scegliendo tra le seguenti modalità alternative:
- un’unica soluzione con scadenza del pagamento il 30 settembre;
- dilazionando il pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi;
- dilazionando il pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi.
Con la comunicazione reddituale, l’Iscritto potrà anche decidere se e con quale percentuale effettuare il versamento del contributo volontario, il cui pagamento deve essere completato entro il 31 dicembre 2021.
Infine, è stato precisato che con la manovra fiscale 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il Governo ha previsto per i professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 la possibilità di ottenere l’esonero parziale dal versamento della contribuzione. Entro la fine di febbraio pv il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanerà uno o più decreti attuativi, che definiranno i dettagli implementativi del provvedimento.
Non appena il quadro normativo generale sarà definito e perverranno ulteriori aggiornamenti in merito verrà trasmessa comunicazione.