Cassa Geometri – Indennità una tantum per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi

Cassa Geometri – Indennità una tantum per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi

Il 24/9/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19/08/2022, che disciplina il riconoscimento dell’Indennità una tantum per l’anno 2022 – prevista in via eccezionale dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) – a favore, tra gli altri, dei professionisti Iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per ottenere l’indennità, di importo pari a € 200,00, è necessario presentare un’apposita domanda a partire dalle ore 12 del giorno 26 settembre 2022 e fino al termine improrogabile del 30 novembre 2022 utilizzando il servizio online “Bonus Decreto Aiuti” accessibile tramite l’apposito link pubblicato nella home page del sito istituzionale della Cassa.

Hanno diritto all’indennità gli Iscritti alla Cassa non pensionati che soddisfano i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo percepito nel 2021, al netto di contributi deducibili, inferiori a € 35.000,00;
  • iscrizione alla Cassa alla data del 18 maggio 2022;
  • presenza alla data del 18 maggio 2022 di almeno un pagamento parziale della contribuzione di competenza 2020 o successivi (questo criterio non si applica ai neo-iscritti 2022).

L’importo dell’indennità è incrementato, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) di una ulteriore quota pari a € 150, destinata esclusivamente a coloro che – fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell’anno di imposta 2021 non superiore a € 20.000.

In caso di iscrizione anche ad una delle gestioni INPS la domanda deve essere presentata obbligatoriamente all’INPS stessa. In caso di iscrizione in più enti previdenziali, escluso INPS, la domanda deve essere presentata ad uno solo degli enti.

Le indennità saranno erogate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte. L’indennità non spetta nel caso in cui si sia già fruito delle altre indennità riservate ai lavoratori dipendenti o ai pensionati (artt. 31 e 32 del citato decreto).

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il sito della Cassa Geometri – CLICCA QUI per SITO CASSA GEOMETRI