Cantieri: la notifica preliminare va anche al Prefetto

Cantieri: la notifica preliminare va anche al Prefetto

L’Associazione Nazionale Donne Geometra, con news letter del 17/10/2018 informa:

Il Decreto 4/10/2018, n. 113 che prevede le “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4/10/2018 prevede la notifica preliminare, che il committente  o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori, ova va inviata anche al prefetto. Le novità – che dunque riguarda le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – è contenuta nel decreto cosiddetto “Sicurezza” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 4 ottobre e già in vigore. Il Dl, in particolare, va a modificare l’articolo 99 del “testo unico” sulla sicurezza, ossia il Dlgs 81 del 2008.

Protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica: sono i principali temi trattati nel provvedimento, che, però, contiene anche misure di interesse per l’edilizia. Tra queste, oltre al nuovo onere legato alla trasmissione della notifica preliminare, vi è anche l’introduzione di pene più severe per i subappalti illeciti.

Sono stati innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Per i subappalti illeciti, la legge (la numero 646 del 1982) prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno, con le modifiche appena apportate dal decreto “Sicurezza”, i tempi di reclusione variano da uno a cinque anni. Resta immutata l’entità della multa, “non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto”.

Inasprimento della pena anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni (la Legge 646 del 1982 anche in questo caso prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno).

 DL 4 ottobre-2018-n. 113