La Cassa Geometri trasmette comunicazione relativa a chiarimenti sul concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria per il biennio 2024 – 2025.
Nell’informativa, la Cassa comunica che il concordato non produce alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi degli iscritti, in quanto l’istituto riguarda l’obbligazione tributaria e non si estende al rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria cassa previdenziale.
Pertanto la contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto nell’anno precedente e non sul reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate.
La Cassa Geometri precisa che per i contribuenti che adottano il regime fiscale ordinario e che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo dovuto alla Cassa per l’anno 2025 non è quindi pari al valore riportato nel rigo RE23, come per coloro che non hanno aderito al concordato, ma dovrà essere determinata come differenza tra i compensi conseguiti (rigo RE6) e le spese sostenute (rigo RE20).
Nulla cambia invece per i contribuenti in regime fiscale agevolato, i quali devono determinare il reddito imponibile a partire dal rigo LM6 (in caso di regime fiscale di vantaggio) o a partire dai righi da LM22 a LM27, colonna 5 (in caso di regime forfettario), indipendentemente dall’adesione al concordato.
Cassa Geometri_Informativa adempimenti dichiarativi e contributivi 2025